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Con sentenza n. 37638 depositata il 11 settembre 2019 (ud. del 13 febbraio 2019), la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel caso di sequestro preventivo di un immobile di una società finalizzato alla confisca per equivalente - ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 53 d.lgs. 231/2001 - disposto dopo la sentenza di fallimento il curatore fallimentare è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto soggetto rientrante nella definizione dell’art. 322 c.p.p., cui l’art. 53 d.lgs. 231/2001 fa riferimento. Il curatore ha infatti sui beni fallimentari un potere di fatto corrispondente ad una relazione sostanziale e tale potere è strettamente correlato alla natura ed alle funzioni, di derivazione pubblicistica, riconosciute al curatore medesimo. A ciò va aggiunto che l’art. 320 del codice della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020), autorizza espressamente il curatore a proporre richiesta di riesame e appello contro il decreto di sequestro preventivo e contro le ordinanze in materia di sequestro ed è, altresì, legittimato a proporre ricorso per Cassazione.