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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 settembre 2019, n. 24431, si è espressa in tema di danno risarcibile da parte degli amministratori e dei sindaci di società fallita. La Suprema Corte, sul punto, ha ritenuto ammissibile la liquidazione del danno in via equitativa, sia nella misura pari alla differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare – «qualora nel ricorso al predetto criterio si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, purché l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo» – sia con ricorso al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”, in presenza degli stessi presupposti e nell’impossibilità di una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha, inoltre, ricordato che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha aggiunto un terzo comma all’art. 2486 c.c. che ha recepito i suddetti criteri.