argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte d’Appello di Perugia, con Sentenza del 15 ottobre 2019, n. 644 – nel richiamare quanto già espresso sul punto dalla Suprema Corte con Sentenza n. 24400/2018 – ha affermato che, in una società in accomandita semplice, il decesso dell’unico socio accomandatario e la mancata ricostituzione della relativa categoria di socio, nel termine di sei mesi, da parte del socio superstite, comporta lo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2272 n. 4, c.c., ma non la sua automatica estinzione. Infatti, il verificarsi di una causa di scioglimento dà avvio al procedimento di liquidazione, con la conseguenza che la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. Solo nel momento in cui viene predisposto e depositato il bilancio finale di liquidazione è possibile chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione della società stessa.