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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 settembre 2019, n. 24214, in tema di associazioni non riconosciute, ha affermato che, in applicazione analogica dell’art. 2385 c.c. e salvo diversa volontà dell’ente fissata dallo statuto dell’associazione medesima o espressa dall’assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente rimangono in carica sino al momento della sostituzione dei loro componenti, secondo un criterio di “perpetuatio”, al fine di preservare l’interesse e la volontà degli associati e di permettere il regolare funzionamento dell’associazione stessa. Conseguentemente, la Suprema Corte ha precisato che il soggetto a cui è stato conferito il potere di agire in giudizio a nome dell’ente associativo, in assenza di una norma statutaria o di deliberazione assembleare contraria o che regolamenta diversamente il trasferimento dei poteri nel momento in cui interviene la scadenza dell’incarico allo stesso conferito, non decade automaticamente dall’incarico stesso né perde i relativi poteri a lui attribuiti con la nomina, ma, al contrario, rimane in carica sino alla sua sostituzione.