argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 gennaio 2019, n. 1394, ha precisato che il provvedimento collegiale di liquidazione del compenso del curatore sensi dell’art. 39 l.f. non può essere modificato o revocato dal collegio e non a reclamo. Il decreto di liquidazione ha natura decisoria e carattere definitivo e, da queste caratteristiche, discende che avverso tale liquidazione o una sua modificazione – in quanto provvedimenti giurisdizionali decisori – può essere proposta impugnazione per cassazione.