argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 gennaio 2019, n. 7508, depositata in data 15 marzo 2019, ha chiarito che la singolarità di un atto o negozio o di negozi diversi collegati, può configurare un anormale mezzo di pagamento e essere assunto quale indice presuntivo di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Nel caso in esame, l’emissione di assegni postdatati non rilevava sul piano della normalità del pagamento – in conformità all’orientamento consolidato della Suprema Corte – ma, sulla base delle informazioni assunte con l’istruttoria documentale e testimoniale, tale atto rappresentava la parte esecutiva e finale di un complesso piano di rientro, congeniato per estinguere obbligazioni pecuniarie pregresse; pertanto, l’emissione di assegni postdatati, nel caso di specie, era da ritenersi mezzo anormale di pagamento e quindi rilevante ai fini dell’azione revocatoria, in quanto parte di un’articolata operazione finalizzata ad estinguere i debiti.