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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 giugno 2019, n. 19151, depositata in data 17 luglio 2019, ha chiarito che il decreto con il quale il giudice delegato dichiara inammissibile una domanda di ammissione al passivo presentata oltre al termine di cui all’art. 101 l.f. – senza consentire al creditore la prova della non imputabilità del ritardo – è impugnabile con l’opposizione ai sensi dell’art. 99 l.f., perché trattasi di provvedimento che riguarda la formazione dello stato passivo e incide sul diritto del creditore di partecipare al concorso. Non è, quindi, ammissibile l’impugnazione del decreto, proposta con reclamo ai sensi dell’art. 26 l.f.