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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 giugno 2019, n. 24829, depositata in data 4 ottobre 2019, ha chiarito che entro il termine per presentare opposizione allo stato passivo può solo essere proposta l’impugnazione spettante, mentre non può essere proposta una impugnazione incidentale. La Suprema Corte, inoltre, chiarisce che l’opposizione che può essere proposta dal curatore o da altri creditori è altra cosa rispetto all’impugnazione proposta da un creditore le cui ragioni siano state escluse, anche solo parzialmente. Nel caso in esame era stata rigettata l’opposizione allo stato passivo proposta da un creditore ammesso in via privilegiata anziché con il riconoscimento della prededuzione richiesta; il tribunale aveva rigettato l’opposizione, escludendo nel contempo il credito sulla base di eccezioni formulate dal curatore nel giudizio di opposizione; il creditore ha presentato ricorso per cassazione per violazione del principio di non contestazione. La Corte di Cassazione afferma che la sussistenza del credito avrebbe dovuto essere accertata in un autonomo giudizio, non in sede di opposizione allo stato passivo, nel quale le nuove domande devono essere dichiarate inammissibili.