argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 settembre 2019, n. 25471, depositata in data 10 ottobre 2019, ha nuovamente affermato che il credito dell’attestatore deve essere riconosciuto in prededuzione nella procedura fallimentare, anche se la domanda concordataria sia stata dichiarata inammissibile, con conseguente dichiarazione di fallimento. Nel caso in esame, il tribunale aveva rigettato la richiesta del professionista sul presupposto che non ne fosse derivata alcuna utilità per i creditori e che l’attestazione, anzi, aveva confermato la non fattibilità del piano concordatario. La Suprema Corte ha ribadito che il credito dell’attestatore è comunque prededucibile, anche se l’attestazione è negativa, in quanto derivante da un atto di ordinaria amministrazione legalmente compiuto ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.f.