argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello del 28 ottobre 2019, n. 438, ha chiarito che i termini per l’emissione della nota di credito IVA, per i creditori non soddisfatti nell’ambito di un fallimento, decorrono dalla data di deposito del decreto di chiusura della procedura. L’Agenzia delle Entrate precisa che il diritto alla variazione in riduzione dell’IVA è subordinato alla infruttuosità della procedura, che in caso di riparto si realizza allo scadere del termine per le osservazioni al medesimo e, in caso di mancanza di un riparto finale, si realizza allo scadere del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura.