argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 settembre 2019, n. 25474, depositata in data 10 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti sul giudizio di insolvenza di un’impresa da parte del tribunale e sulla rilevanza dell’impossibilità – non temporanea – per l’imprenditore di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari, quale sintomo – da valutarsi nel complesso – di inidoneità solutoria strutturale del debitore. La Suprema Corte ha precisato che – pur in presenza di un’eccedenza di attivo, ma costituito da cespiti che, sebbene con elevato valore di mercato o contabile, non siano facilmente liquidabili – l’imprenditore può non essere in grado di utilizzare i medesimi per estinguere i debiti in modo da non compromettere l’operatività dell’impresa.