argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 ottobre 2019, n. 27539, ha affermato che venuta meno la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento, il pubblico ministero ha ampi poteri ed è legittimato a presentare la richiesta di fallimento ogniqualvolta abbia avuto notizia dell’insolvenza di un imprenditore, indipendentemente da una notizia di reato. Quindi, il pubblico ministero è legittimato in tutti i casi in cui abbia appreso della notitia decoctionis, anche nell’ambito di indagini effettuate nei confronti di altri soggetti comunque collegati all’imprenditore; mentre non può richiedere il fallimento del debitore in concordato preventivo in mancanza di risoluzione dello stesso o di una segnalazione del giudice civile, ma sulla base esclusivamente del contenuto della relazione del commissario giudiziale.