Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Compensazione e fatto genetico delle obbligazioni

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 22 ottobre 2019, n. 20269, ha rigettato l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate al decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di un credito IVA vantato da un fallimento, maturato in pendenza di procedura, opposizione ritenuta fondata per l’esistenza di debiti dell’imprenditore fallito nei confronti dell’Erario. In particolare, è stato precisato che il credito IVA era maturato in pendenza di procedura, mentre i debiti tributari erano anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale ha ricordato che per la compensazione il fatto genetico delle rispettive obbligazioni deve avere la medesima riferibilità temporale, con riguardo alla declaratoria di insolvenza: nel caso in esame il credito del fallimento era successivo alla sentenza dichiarativa, mentre quello dell’Agenzia delle Entrate era anteriore.