argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 4 luglio 2019, n. 38838, depositata il 20 settembre 2019, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non è sufficiente la consumazione del reato presupposto. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che, nonostante l’atto di affitto del ramo d’azienda sia configurabile come atto distrattivo del patrimonio sociale – e, pertanto, perseguibile penalmente nell’ambito dell’intervenuto fallimento –, non può dirsi integrato il reato di autoriciclaggio qualora non siano stati posti in essere ulteriori atti volti alla dissimulazione dell’oggetto materiale del reato.