Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Bancarotta fraudolenta per distrazione: nessun nesso eziologico tra la dichiarazione di fallimento e la condotta distrattiva

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 aprile 2019, n. 38884, depositata il 20 settembre 2019, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha ribadito come la sentenza dichiarativa di fallimento e lo stato di insolvenza non siano legati da un nesso eziologico alla condotta distrattiva dell’agente. In particolare, ai fini dell’integrazione del reato in parola, non rileva se l’atto distrattivo abbia determinato o meno il dissesto o se il successivo fallimento fosse o meno prevedibile, ma oggetto di accertamento deve essere la presenza di “indici di fraudolenza”, ovvero indici del concreto pericolo per l’integrità del patrimonio societario e della sua persistenza al momento dell’apertura del concorso, nonché dell’esistenza in capo all’agente della consapevolezza della pericolosità dell’atto. In definitiva, l’intervenuta dichiarazione di fallimento fa sì che l’atto distrattivo acquisti rilevanza penale, quand’anche posto in essere in un momento in cui la società non era insolvente e a prescindere dalla presenza di un nesso tra la condotta distrattiva e il dissesto.