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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 luglio 2019, n. 27201, depositata il 23 ottobre 2019, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l.f, non è necessaria la produzione dei documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo: è, infatti, sufficiente la loro indicazione nel ricorso in opposizione proposto dal creditore, in quanto gli allegati in parola sono da intendersi definitivamente acquisiti al giudizio, con conseguente onere in capo al tribunale – chiamato a decidere sull’opposizione – di acquisire il fascicolo. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissione al passivo del credito per scoperto di conto corrente, è sufficiente la produzione degli estratti conto integrali, con onere in capo al curatore di sollevare eventuali precise contestazioni.