<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - L’omesso avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c. non rende nullo l’atto di precetto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 25 agosto 2019, n. 16698, depositata il 26 agosto 2019, ha affermato che l’omessa indicazione nell’atto di precetto della possibilità per il debitore di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento attraverso la conclusione, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di un accordo con i creditori o la proposizione agli stessi di un piano del consumatore, non è causa di nullità del precetto notificato, non prevedendo l’art. 480 c.p.c. alcuna sanzione per tale omissione. L’omesso avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c. potrebbe – al più – essere considerato una mera irregolarità, che potrebbe essere fatta valere nell’eventuale procedura esecutiva incardinata.