argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Consiglio di Stato, con Ordinanza del 12 giugno 2019, n. 150, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 2 ottobre 2019, ha sollevato dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 186-bis l.f., che, al comma 6, prevede la possibilità per l’impresa in concordato di concorrere in procedure di affidamento di contratti pubblici anche riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti non siano anch’esse in concordato. D’altro canto, l’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice degli appalti – nella formulazione anteriore alla riforma di cui al d.l. 32/2019, convertito in l. 55/2019, in vigore dal 18 giugno 2019 – prevede l’esclusione dalle procedure di gara pubbliche delle imprese in concordato preventivo, ad eccezione di quelle in concordato con continuità aziendale. La norma fallimentare – osserva il Consiglio di Stato – si caratterizzerebbe, innanzitutto, di una irragionevolezza cd. “esterna”, in quanto, avendo a riferimento l’art. 3 Cost., non sembra potersi giustificare il diverso trattamento per l’impresa mandataria che opera in un raggruppamento temporaneo di imprese rispetto all’impresa che concorre individualmente; la norma appare, inoltre, affetta anche da un’irragionevolezza cd. “interna”, in quanto nella medesima vi è un’ingiustificata distinzione a seconda del ruolo – mandataria o meno – rivestito dalle imprese aderenti al gruppo di imprese. Infine, l’irragionevolezza sembra esistere anche con riferimento all’obiettivo – dalla stessa norma fallimentare – della tutela dei creditori: il divieto per l’impresa in concordato aderente ad un raggruppamento temporaneo di imprese di partecipare a gare di appalto pubbliche, in quanto mandataria, impedirebbe, infatti, alla stessa di acquisire quella liquidità da destinare al proprio risanamento aziendale, con conseguente pregiudizio per le ragioni dei creditori sociali.