argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 30 luglio 2019, affronta il controverso argomento del momento di estinzione del processo esecutivo per rinuncia dei creditori muniti di titolo esecutivo, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità più recente e discostandosi, invece, dalla giurisprudenza di legittimità più risalente. Nel ribadire l’inapplicabilità dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. alla fattispecie dell’estensione dell’esecuzione per rinuncia, il Tribunale afferma che l’estinzione si verifica di diritto al momento del deposito della rinuncia da parte di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e non già al momento della pronuncia del provvedimento giudiziale di estinzione, il quale avrebbe natura meramente dichiarativa della già avvenuta estinzione. Viene valorizzato non tanto il dato letterale dell’art. 629 c.p.c. quanto il principio processuale dell’inutilità di tutte le attività processuali successive al deposito della rinuncia in quanto, ovviamente, non più dirette alla soddisfazione dei crediti, che costituisce lo scopo precipuo del processo esecutivo.