<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Clausola di redditività minima

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

Articoli Correlati: clausola floor - strumento finanziario - t.u.f.

La Corte d’Appello di Torino, con Sentenza del 25 settembre 2019, n. 1561, ha affermato che la clausola di redditività minima del finanziamento erogato (cd. “clausola floor”) non costituisce contratto derivato e non ha natura di strumento finanziario. La Corte ha sottolineato che la presenza di una clausola di tasso floor non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del t.u.f., e, in particolare, degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell’intermediario finanziario. Inoltre, non può ritenersi che, a fronte dell’inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi minimi da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturi l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale, avente causa di finanziamento, a strumento finanziario con cui il cliente mira a realizzare un investimento finanziario, con conseguente diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all’effettivo grado di rischio assunto e sull’equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.