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Con la sentenza 4 ottobre 2019 n. 24874, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della Legge n. 183/2010 all’art. 6 della Legge n. 604/1966, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del licenziamento senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso. La Corte ha, inoltre, precisato che, essendo il licenziamento inefficace siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore, il quale intenda agire per far valere tale inefficacia, è tenuto a rispettare è quello prescrizionale.