Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Applicabile il principio IFRS 2 in caso di fusione per incorporazione con controllo totalitario.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 10 ottobre 2019, a seguito di interpello n. 405/2019, ha indicato – in tema di operazioni straordinarie, nell’ambito dei principi contabili internazionali – che la fusione per incorporazione di una società controllata (totalitaria), nella società controllante, non può essere retrodatata né ai fini contabili né ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha enunciato tale principio, specificando che se anche si trattasse di operazione di business combination (disciplinata dall’IFRS 3), la stessa rappresenta operazione di acquisto basato su azioni, che rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 2. Appare opportuno evidenziare che il richiamo al principio contabile IFRS 2 sembrerebbe più pertinente nei casi di fusioni infragruppo, in cui il rapporto di controllo sia inferiore al 100%, tenuto conto che – relativamente alle quote di minoranza – vi è una sostanzialità del concambio azionario, e solo in questi casi potrebbe essere ricondotto agli acquisti basati su azioni.