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Assonime nella Circolare del 22 febbraio 2019, n. 5, analizza la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotta dall’art. 1 della l. 124/2017. Si tratta di disposizioni che sin dal loro apparire hanno sollevato rilevanti dubbi interpretativi e applicativi, attesa la loro scarsa chiarezza e il mancato coordinamento con la disciplina vigente. In particolare, nell’interpretare la norma prevede che le imprese debbano inserire – nella nota integrativa al bilancio d’esercizio o consolidato – l’importo di sovvenzioni, contributi, incarichi e vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad essi equiparati, se i relativi importi sono superiori ad euro 10.000,00, Assonime chiarisce che – relativamente all’ambito soggettivo di applicazione – tale obbligo incombe su tutte le imprese, pubbliche e private, che ricevono erogazioni pubbliche. Quanto all’individuazione del più complesso ambito oggettivo di applicazione, Assonime ritiene che la suddetta disciplina debba applicarsi solo alle attribuzioni classificabili come vantaggi economici/liberalità, non alle somme ricevute a titolo di corrispettivo da lavori pubblici, servizi e forniture. Infine, Assonime auspica una moratoria, nella fase di prima applicazione, delle sanzioni previste, alla luce del fatto che rimane sul tappeto una serie di ulteriori incertezze interpretative e applicative della normativa.