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Articoli Correlati: fatture false - IVA - - art. 21 comma 7 del dpr 633/72
L’IVA relativa ad operazioni inesistenti deve essere versata dal fornitore se la fattura è stata consegnata al cliente e non può essere rettificata con l'emissione di una nota di credito. È quanto emerge dall’ordinanza n. 26983 del 22 ottobre 2019 in cui i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che l'articolo 21 comma 7 del DPR 633/72 prevede che se viene emessa una fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Tale norma costituisce attuazione della direttiva comunitaria secondo la quale chiunque indichi l'Iva in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta (articolo 21, paragrafo 1, lettera c della sesta direttiva 77/388/Cee). Inoltre, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce una condotta penalmente rilevante, ha ritenuto che il citato articolo 21 del decreto Iva, si debba interpretare nel senso che il corrispondente tributo è estraneo ed isolato dalle operazioni complessive, tanto da non concorrere al meccanismo della compensazione per il quale è ammessa la detrazione dell'imposta sugli acquisti. La Cassazione, infine, ha precisato che in simili ipotesi è del tutto irrilevante la consapevolezza o meno della società emittente di partecipare ad una frode, poiché la responsabilità del tributo deriva semplicemente dall'emissione del documento.