<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

16/10/2019 - Cassazione penale: è sufficiente l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per la punibilità penale

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la sentenza n. 41124 dell’8 ottobre 2019, relativa al processo che coinvolge la moglie dell’ex amministratore delegato di Finmeccanica, la Suprema Corte fa chiarezza sui rapporti tra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il reato di utilizzazione di fatture false. Nel caso di specie l’imputata rivestiva la qualità di amministratore delegato della società destinataria delle fatture. Fatture che non erano mai state inserite in dichiarazione dei redditi. La strategia difensiva puntava ad esclude il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture, nel rispetto del principio di diritto secondo cui non è possibile punire due volte una persona per lo stesso fatto (cd. divieto di bis in idem), pena una ingiusta duplicazione della sanzione. La difesa ha anche evidenziato che, non avendo inserito in dichiarazione dei redditi le contestate fatture, (così desistendo dal reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 2 d.lgs. 74/2000), condannare l’imputata per un concorso di persone (ex art. 110 c.p.) nel reato di emissione di fatture false produrrebbe il risultato di aggirare l’impianto normativo del d.lgs., con espressa violazione del richiamato art. 9 d.lgs. citato. La S.C., con la sentenza in oggetto, ha chiarito che la ratio con cui il legislatore ha escluso il concorso di chi emette le fatture e di chi le utilizza (art. 9, comma 1 lett. b) d.lgs.) sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto. Il motivo è che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti trova la sua naturale evoluzione nel conseguente uso. In via speculare, l’utilizzazione delle fatture trova il suo fisiologico antecedente nella loro emissione. Fatta questa premessa, dopo aver chiarito che l’imputata aveva autorizzato il pagamento delle fatture per operazioni inesistenti, la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 9 non opera quando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzo. La conseguenza è che opera la più generale previsione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., nel caso di condotte che abbiano concorso nell’emissione di fatture fittizie, anche se poi questa documentazione non sia stata utilizzata ai fini contabili. In conclusione, la S.C. con la sentenza n. 41124/2019 ha affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti può concorrere con il soggetto emittente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 secondo la disciplina ordinaria del concorso di persone nel reato dettata dall’art. 110 c.p., non essendo applicabile il regime derogatorio previsto dall’art. 9 d.lgs. 74/2000.