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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 ottobre 2019 (p.u. del 18 giugno 2019), n. 41056, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 D.l. 463/1983, relativamente alla causa di non punibilità prevista al comma 1-bis del medesimo articolo in base al quale «il datore di lavoro non è punibile (…) quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione», ha affermato il seguente principio di diritto: «la contestazione e la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 638 del 1983, prescindono dall’iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, perché tale iscrizione attiene al successivo procedimento di riscossione e non può assumere, perciò, rilevanza ai fini penali».