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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 ottobre 2019 (p.u. del 6 giugno 2019), n. 41602, ha ricordato che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tanto l’imputato può invocare la sua assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale quale causa di esclusione della responsabilità penale in quanto provveda ad assolvere gli oneri di allegazione inerenti al profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda e all’impossibilità di far fronte alla crisi di liquidità tramite ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto. Sotto tale ultimo aspetto, dunque, l’imputato è chiamato a fornire la prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio suo personale, idonee al recupero delle somme necessarie – a fronte di un’improvvisa crisi di liquidità – ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.