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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 12 settembre 2019 (ud. 2 aprile 2019), n. 37848, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tutti i casi di accertamento del reato di bancarotta fraudolenta, deve ritenersi sempre sussistente la penale responsabilità dell’amministratore di diritto, anche qualora la concreta ed effettiva gestione aziendale sia in capo a soggetti terzi. Infatti, secondo la Suprema Corte, sempre grava sull’amministratore sopra descritto l’onere di controllare e vigilare sull’operato di coloro che gestiscono l’azienda, senza poter escludere la penale responsabilità facendo leva sull’assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.