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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2019 (ud. 4 luglio 2019), n. 44198, ha evidenziato come, per l’integrazione del reato di autoriciclaggio, sia necessario che il soggetto agente ponga in essere condotte dissimulatorie, evidentemente volte a nascondere la provenienza illecita del denaro o del bene. Nel caso di specie, un imprenditore aveva simulato un contratto di affitto d’azienda della sua società fallita con altra società intestata a suoi famigliari: la Corte Suprema rigetta il ricorso del Procuratore Generale, dichiarando – come detto – che la sola simulazione di un contratto non è condotta idonea ad “ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa”, ciò che invece l’art. 648 ter-1 richiede.