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Con sentenza n. 41082 depositata il 7 ottobre 2019 (ud. del 10 settembre 2019), la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che la cancellazione dell’Ente, mediante procedura fisiologica e non fraudolenta, possa essere assimilabile alla morte dell’imputato, in virtù del richiamo dell’art. 35 d.lgs. 231/2001 che estende all’ente le disposizioni relative all’imputato. La chiusura della procedura fallimentare è, infatti, un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l’accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente.