<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Scioglimento del contratto di leasing traslativo per mutuo consenso: si applica la disciplina della proprietà

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 ottobre 2019, n. 27999 ha affermato, in tema di scioglimento del contratto di leasing traslativo per mutuo consenso, ai sensi dell’art. 1372 c.c., che deve essere applicata la disciplina della proprietà. Non trova applicazione, neppure in via analogica, il disposto di cui all’art. 1526 c.c., il quale, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, prevede che vengano ripristinate le originarie posizioni delle parti contraenti mediante la restituzione – da parte del venditore – delle rate riscosse ed il riconoscimento – al concedente – del diritto all’equo compenso nell’utilizzo del bene. Infatti, nello scioglimento per mutuo consenso risulta assente il presupposto legale dell’inadempimento imputabile a colpa dell’utilizzatore che determina la risoluzione del contratto, in quanto i contraenti hanno ritenuto aderente ai propri interessi – nell’esercizio della loro autonomia negoziale – il non dare ulteriore corso all’esecuzione del rapporto obbligatorio, ritenendosi già soddisfatti dalla parziale esecuzione del contratto. La Suprema Corte ha, infine, precisato che il contratto solutorio puro determina quale unico effetto quello della liberazione delle parti contraenti dall’obbligo di eseguire ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del precedente contratto.