argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Assonime, con il Caso n. 7/2019, nell’interpretare la norma di cui all’art. 27, d.lgs. 127/1991, afferma che le società di capitali che acquistano il controllo di altre imprese sono tenute a redigere il bilancio consolidato alla chiusura del primo esercizio successivo all’acquisizione solo nel caso in cui superino, con riferimento all’esercizio nel quale è avvenuto l’acquisto del controllo, almeno due dei parametri dimensionali per l’esonero dall’obbligo. L’obbligo del consolidato viene meno nel caso in cui l’impresa controllante, unitamente alle controllate, non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 20 milioni di attivo di stato patrimoniale, 40 milioni di ricavi, 250 dipendenti. Assonime precisa che i dati da assumere a riferimento per valutare la sussistenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono quelli relativi al momento dell’acquisizione iniziale del controllo, in quanto, considerare anche quelli relativi agli esercizi precedenti comporterebbe una finzione giuridica che determinerebbe anche un aggravio di costi non indifferente.