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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 gennaio 2019, n. 1489, ha affermato, in tema di associazioni non riconosciute, che la responsabilità personale e solidale – ai sensi dell’art. 38 c.c. – dei soggetti che agiscono in nome e per conto della associazione non è collegata «alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi». Di conseguenza, chi invoca in giudizio la responsabilità ex art. 38 c.c. deve provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente addurre la mera circostanza che il convenuto rivestisse una data carica all’interno dell’organo amministrativo.