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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 ottobre 2019, n. 25423, ha confermato la revocabilità di un fondo patrimoniale costituito in violazione delle ragioni dei creditori pregressi rispetto alla data di costituzione; tali ragioni erano giustificate da decreti ingiuntivi emessi nei confronti dei coniugi. La Suprema Corte, sul punto, non ha accolto le motivazioni dei coniugi ricorrenti, i quali sostenevano che la costituzione del fondo patrimoniale fosse finalizzata a fronteggiare i bisogni della famiglia. La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che nei casi in cui il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all’assunzione del debito è sufficiente il presupposto della scientia damni, quale consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (Cass. n. 13343 del 2015).