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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 19 giugno 2019, n. 5972, ha ritenuto che ad una società per azioni con durata pari a 105 anni non trova applicazione il disposto dell’art. 2437, comma 3 c.c., dettato in tema di recesso da società per azioni costituite a tempo indeterminato. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, in contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 9962/2013), non ha ritenuto possibile estendere l’applicabilità delle norme in tema di recesso al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge, trattandosi di un «istituto comportante la possibilità di un depauperamento della società [...] rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una interpretazione restrittiva».