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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 novembre 2019, n. 31227, ha ritenuto non applicabile l’art. 1956 c.c., il quale prevede la richiesta di autorizzazione del fideiussore prima di concedere credito al terzo, se nella stessa persona coesistono entrambe le qualità di legale rappresentante della società debitrice principale e fideiussore. La Suprema Corte ha, inoltre, considerato revocabile il fondo patrimoniale costituito dai coniugi successivamente all’assunzione del debito, in quanto è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, «ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo».