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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 23 ottobre 2019, n. 27194, ha stabilito – in tema di registrazione del marchio – la prevalenza di quello depositato precedentemente, a condizione che si limiti a individuare il prodotto geograficamente e non sia idoneo a creare confusione con beni simili anche nel caso in cui abbiano conseguito la D.o.p. Nel caso de quo, un produttore locale veniva condannato sia in primo sia in secondo grado al pagamento di una sanzione amministrativa per la dicitura “Altopiano di Asiago”, la quale poteva ingenerare confusione con il formaggio Asiago D.o.p. La Suprema Corte – dopo aver ricordato la normativa a favore dei prodotti conosciuti dalla popolazione – ha formulato osservazioni per ciò che concerne i prodotti con marchio in preuso, affermando come la differenza di funzioni tra marchio e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non escluda l’interesse comune. Ciò significa che la registrazione di un marchio in buona fede e precedentemente alla denominazione di origine protetta, non comporta l’interruzione dell’utilizzo del marchio medesimo, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento n. 510/2006, a meno che vi siano ragioni di nullità o decadenza.