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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 novembre 2019, n. 29252 ha affermato che è dovuto il risarcimento per il periodo passato afferente alla contraffazione del brevetto, anche nel caso in cui quest’ultimo risulti scaduto alla data in cui il fatto viene accertato. La Suprema Corte ha sottolineato come non rilevi la circostanza che il termine per la privativa sia estinto, poiché tale condizione produce effetti solo nel periodo successivo; il titolare del brevetto può, infatti, far accertare la contraffazione per il periodo pregresso.