Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Rischio di confusione tra i marchi: rileva il pubblico meno attento

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale dell’Unione Europea, con Sentenza del 19 settembre 2019, giudizio T-359/18, ha affermato che per valutare il rischio di confondibilità tra due segni distintivi deve essere preso quale parametro di riferimento il pubblico avente la soglia di attenzione meno elevata. In primo luogo, il Tribunale dell’Unione Europea ha evidenziato come la richiesta di registrazione debba essere respinta nel caso in cui vi sia un rischio di confusione all’interno del territorio in cui era localizzato il marchio preesistente, ex art. 8 comma 1, lett. B Regolamento del marchio dell’Unione Europea. In secondo luogo, si è posta l’attenzione sul pubblico di riferimento, riguardando la controversia il conflitto tra marchi identificanti prodotti di uso corrente nell’ambito della cosmesi e dell’igiene personale e prodotti con proprietà medicali specifiche. Da ciò la necessità della corretta individuazione del consumatore di riferimento per la determinazione del grado di percezione del marchio: il pubblico di riferimento possiederà un’attenzione elevata per quei prodotti in grado di condizionare la salute, mentre diminuirà la stessa per quelli di consumo corrente. In tale contesto, per la verifica del rischio di confusione deve essere considerato il consumatore con il livello di attenzione meno elevato, e, quindi, meno soggetto ad individuare differenze tra i marchi. La medesima linea interpretativa è stata seguita dalla Corte di Cassazione italiana nell’Ordinanza n. 26001/2018. Passando ai principi secondo cui esaminare il rischio di confusione, il Tribunale dell’Unione Europea ha affermato come si debba operare in un quadro globale, prendendo in considerazione elementi interdipendenti tra di loro, e nello specifico: la somiglianza dei marchi, quella dei prodotti o servizi offerti, il carattere distintivo del marchio anteriore e l’ambito geografico di tutela del marchio anteriore. In ultimo, la determinazione del rischio in esame deve essere definita considerando anche il confronto tra prodotti e servizi commercializzati e tra i marchi medesimi, analizzando per i primi la loro natura, i canali di distribuzione e il loro effettivo impiego, mentre per i segni distintivi l’aspetto sensoriale.