argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con Pronto ordini n. 14 del 14 febbraio 2019, ha espresso il parere che la società tra professionisti con un unico socio può continuare a esercitare la propria attività – evitando lo scioglimento e la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo e dal registro delle imprese –, a condizione che l’unico socio sia iscritto all’Albo e la STP operi come società a responsabilità limitata unipersonale o società per azioni unipersonale, in quanto il legislatore ha previsto che solo per queste due società di capitali l’intera partecipazione può essere posseduta da un unico socio. Al contrario, se la STP è costituita come società di persone occorre ricostruire entro sei mesi la pluralità dei soci, diversamente essa dovrà essere sciolta.