argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 aprile 2019 n. 20215, depositata in data 25 luglio 2019, ha chiarito che in caso di fallimento del promittente venditore di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, secondo il testo dell’art. 72 l.f. applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore può esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto o subentrarvi in modo tacito, anche per fatti concludenti. Nel caso in esame è stata, pertanto, ritenuta idonea a esprimere la volontà del curatore di sciogliersi dal vincolo del contratto preliminare l’azione di rilascio dell’immobile proposta con atto di citazione, non essendo necessario alcun atto formale o autorizzazione del giudice delegato, non trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.