argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 settembre 2019, n. 22385, ha precisato che il curatore fallimentare è legittimato, ai sensi dell’art. 119, comma 4 del d.lgs. n. 385 del 1993, a far valer la nullità di un contratto bancario, in quanto soggetto titolato ad ottenere dall’istituto di credito la documentazione bancaria nell’interesse della massa; in particolare, il curatore può far valere la nullità del contratto non redatto in forma scritta e, pertanto, la violazione dell’art. 117, comma 1, T.U.B. La Sentenza richiama, al proposito, l’orientamento consolidato della Suprema Corte di ritenere rispettato il requisito della forma scritta pur in presenza della sola sottoscrizione dell’investitore.