Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Garanzia fideiussoria del costruttore e escussione in caso di crisi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 marzo 2019, n. 21792, depositata in data 6 settembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’escussione della garanzia fideiussoria da parte dell’acquirente di immobile da costruire in caso di crisi del costruttore, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 122 del 2005, precisando che, ai fini della operatività della garanzia, il contratto preliminare deve essere ancora vigente al momento dell’apertura dello stato di crisi dell’impresa. In particolare, in caso di trascrizione del pignoramento dell’immobile oggetto del contratto, il soggetto deve essere ancora “acquirente” e deve avere comunicato al costruttore la volontà di recedere dal contratto; in caso di fallimento, presentazione della domanda di concordato o pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o – se anteriore – di decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, per poter escutere la fideiussione è necessario che l’organo competente della procedura concorsuale non abbia comunicato – al promissario acquirente – la volontà di subentrare nel contratto.