argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 settembre 2019, n. 27516, depositata in data 28 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’esito del processo in caso di fallimento di una delle due parti. In particolare, con la dichiarazione di fallimento si verifica l’interruzione automatica del processo che, se non riassunto nei termini da una delle parti, si estingue. La Suprema Corte chiarisce che i termini decorrono dalla notifica o conoscenza legale della dichiarazione di fallimento e, se effettuata dal curatore, la comunicazione deve contenere riferimento esplicito al processo interrotto e copia autentica della sentenza di fallimento. La Corte di Cassazione chiarisce che la semplice trasmissione della comunicazione ai sensi dell’art. 92 l.f., senza alcun riferimento alla lite pendente, non è sufficiente a determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo.