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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 22 gennaio 2019, ha affermato – in tema di società a responsabilità limitata – che la prestazione di garanzia mediante il rilascio di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia della prestazione d’opera o di servizi del socio non può qualificarsi come “accessoria”, ma ha “valore di conferimento”. Il Tribunale ha così precisato che la liberazione delle suddette quote è il frutto della combinazione della prestazioni d’opera o servizi e della polizza o fideiussione – ovvero del deposito cauzionale in denaro – e, conseguentemente, il venir meno di uno dei due elementi non consente di liberare la quota. Tale interpretazione è confermata dal legislatore dell’art. 2464, comma 6, c.c., il quale qualifica come “conferimento” anche la garanzia.