argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza del 26 settembre 2019, n. 45936, depositata il 13 novembre 2019, si è espressa in ordine alla legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo di beni rientrati nel compendio fallimentare, nel caso in cui il sequestro sia stato disposto ante dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confutato il precedente orientamento giurisprudenziale che negava al curatore la facoltà di impugnare il provvedimento di sequestro preventivo, affermando che l’art. 322-bis c.p.p. individua, tra i soggetti legittimati ad impugnare il sequestro preventivo, anche colui che “avrebbe diritto” alla restituzione dei beni posto sotto sequestro. Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite rientra in tale definizione il curatore fallimentare, in quanto l’art. 42 l.f. trasferisce allo stesso la disponibilità dei beni del fallito. Da tale disponibilità deriva, pertanto, il diritto alla restituzione dei beni sequestrati.