argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello del 31 ottobre 2019, n. 455, ha affermato che il curatore fallimentare non è tenuto al versamento dell’IVA a debito derivante dall’attività di recupero di un credito sorto ante procedura concorsuale, il quale sia già stato fatturato dalla società in bonis. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi in tema di versamento IVA, affermando che tale imposta non deve essere versata in prededuzione qualora sia riferita ad operazioni ad esigibilità differita e sorte ante fallimento, i cui corrispettivi siano stati incassati nel corso del fallimento per effetto dell’attività di recupero crediti. In tal caso, il versamento non è pertanto prededucibile ma resta ferma la facoltà dell’Erario di partecipare alla distribuzione dell’attivo previa domanda di ammissione – anche tardiva – al passivo. L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, nel caso in cui sia stata erroneamente versata l’IVA riscossa, tale versamento non può essere rimborsato.