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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 ottobre 2019, n. 30445, depositata il 21 novembre 2019, ha fornito un duplice chiarimento in tema di reclamo ex art. 18 l.f. avverso la dichiarazione di fallimento, nonché in tema di ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppo. Anzitutto, la Corte di Cassazione – nel respingere il reclamo di cui all’art. 18 l.f. – ha affermato che l’assenza del creditore, che ha depositato istanza di fallimento, all’udienza prefallimentare non pregiudica la possibilità del tribunale di dichiarare il fallimento del debitore, purché il ricorso per la dichiarazione di fallimento e la sentenza dichiarativa di fallimento siano stati correttamente notificati. In secondo luogo, la Suprema Corte ha affermato che l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppo non può essere presentata innanzi allo stesso tribunale in assenza di un’apposita disciplina che ne disciplini la materia e, pertanto, ciascuna società del gruppo dovrà presentare domanda di ammissione al concordato innanzi al tribunale territorialmente competente.