argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 settembre 2019, n. 30621, depositata il 25 novembre 2019, ha chiarito – in tema di ammissione al passivo fallimentare – che all’Agente della Riscossione spetta l’ammissione al privilegio per il credito vantato in surroga ad un istituto di credito. Nel caso di specie, Equitalia S.p.A. chiedeva l’ammissione, al privilegio, di un credito sorto a seguito dell’iscrizione a ruolo del credito a sua volta vantato da parte di una banca che si era resa garante, nei confronti di un altro istituto di credito, del prestito erogato al debitore. Tuttavia, il giudice delegato ammetteva il credito di Equitalia S.p.A. al chirografo sulla base del fatto che, a suo giudizio, il privilegio spettasse solamente per finanziamenti diretti e non anche per il rilascio di garanzie. La Corte di Cassazione ha invece affermato che occorre riconoscere al garante del debitore – che abbia provveduto a pagare il creditore – il diritto di recuperare dal debitore stesso le somme versate e che tali somme godono del privilegio.