Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - L’attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.f. è imprescindibile al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di ammissione alla procedura concordataria

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 settembre 2019, n. 30627, depositata il 25 novembre 2019, – chiamata ad esprimersi in tema di ammissione al concordato preventivo – ha affermato che deve essere dichiarata inammissibile la proposta migliorativa all’originale domanda di ammissione al concordato qualora non venga prodotta l’attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.f. Nel caso di specie, una società in accomandita semplice presentava una seconda proposta di concordato migliorativa della prima, già dichiarata inammissibile dal tribunale. A giudizio della ricorrente, la proposta migliorativa non modificava sostanzialmente il piano concordatario originale e, pertanto, la società non riteneva necessaria la presentazione di una seconda relazione attestante la fattibilità del piano. Di avviso opposto è la Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata presentazione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. rende inammissibile la proposta di ammissione alla procedura concordataria sulla base del fatto che l’attestazione del professionista è fondamentale al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di ammissione al concordato.